SPORT E NATURA
Tutti in regola
Un breve ma esauriente vademecum per i naviganti
Appunti sulle norme che regolano le attività sportive legate al mare in Sardegna
La legislazione sulla nautica da diporto e sulle principali attività sportive legate al mare sono state modificate notevolmente l'anno scorso con un decreto e la successiva conversione in legge (498/94 G.U. 188 agosto '94).
Da allora la confusione e i dubbi hanno regnato tra i diportisti e tra i pescatori sportivi.
Sono obbligatorie le boette luminose? si possono pescare i polpi e i calamari ? mi posso avvicinare alla spiaggia col gommone ?
Sciogliere questi dubbi è l'obiettivo di "In Sardegna".
Con gli appunti che seguiranno affronteremo la regolamentazione delle attività sportive e ricreative legate al mare sardo.
Eviteremo, per maggior facilità di lettura, la citazione di articoli di leggi e decreti quando non necessario.
DEFINIZIONI
- Natanti
- unità a motore fino ad una lunghezza di mt 7,5 (motore senza limiti di potenza) e unità a vela o motovelieri(*) fino a mt 10
- Imbarcazioni
- unità a motore oltre i mt 7,5 e a vela o motovelieri oltre i mt 10 fino a una lunghezza di mt 24
- Navi
- tutte le unità con lunghezza superiore ai mt 24
(*) l'unità a vela deve avere un rapporto superficie velica,
potenza del motore superiore a 2 (esempio sup. velica 20 mq potenza
motore 15 cv. 20/15 il rapporto è 1,333). Quando il rapporto
è inferiore a 1, l'unità è a motore.
ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
L'iscrizione è obbligatoria per le imbarcazioni, facoltativa per i natanti.
Nel caso un natante venga immatricolato perde la sua fisionomia assumendo quella di imbarcazione e i conseguenti obblighi di legge (visite tecniche, sicurezza nella navigazione, atti traslativi di proprietà, ecc.)
CANCELLAZIONE DI UNITA' ISCRITTE
Se l'unità iscritta rientra nella categoria dei natanti si può chiedere la sua cancellazione all'ufficio di iscrizione allegando a un'istanza in bollo la licenza di navigazione.
L'ufficio comunicherà l'avvenuta cancellazione, automaticamente la navigazione sarà limitata entro le sei miglia.
COMANDO DELLE UNITA' DA DIPORTO
Età
- 14 anni per i natanti a vela con superficie velica superiore ai 4 mq e i natanti a remi oltre il miglio
- 16 anni per i natanti a motore e quelli a vela con motore ausiliario
- 18 anni per i natanti che richiedono l'obbligo della patente nautica
OBBLIGO DI PATENTE NAUTICA
Per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, con motore avente una cilindrata superiore a:
- 1400 cc con carburazione a due tempi
- 1800 cc con carburazione a 4 tempi aspirati
- 1300 cc con carburazione a 4 tempi sovralimentati
- 3300 cc diesel
Comunque la patente è obbligatoria per la condotta e il comando di natanti e imbarcazioni con motorizzazione di potenza superiore a:
55,15 KW o a 75 cavalli.
Fermo restando quanto scritto sopra la patente è obbligatoria per:
- le imbarcazioni a motore per la navigazione oltre le sei miglia
- le imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite dalla costa
PATENTI NAUTICHE
Il comando e la condotta di unità da diporto con la patente scaduta e punito dalla legge.
Non è il soggetto che regge il timone di un'unità da diporto a dover essere munito necessariamente della patente nautica, sempreché a bordo ci sia altra persona munita di regolare abilitazione che assuma la responsabilità del comando e della condotta della navigazione.
TASSA DI STAZIONAMENTO
Sono state modificate le aliquote e il sistema di calcolo per il pagamento. È scomparsa la divisione per categoria delle unità.
Per informazioni sulle nuove tariffe rivolgersi alla capitaneria di porto.
CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE
È il documento dove sono indicate tutte le caratteristiche tecniche del motore. Nel certificato assumono particolare importanza cv, kw, cilindrata del motore, ai fini dell'obbligatorietà della patente nautica e dell'assoggettamento delle stesse alla tassa di stazionamento.
Per il rilascio del certificato deve essere presentata istanza in bollo all'Autorità Marittima o alla M.C.T.C. allegando:
- per i motori costruiti in serie:
- certificato di omologazione e dichiarazione di conformità
- ricevuta di versamento di lire 2000
- una marca da bollo
- per i motori costruiti in singolo esemplare:
- certificato di potenza del motore rilasciato dall'ente tecnico
- ric. versamento di lire 12.000
- una marca da bollo
MOTORI DEPOTENZIATI
Coloro che sono in possesso di un motore che, successivamente al rilascio del certificato d'uso sia stato ripotenziato, possono sanare la loro posizione avanzando apposita istanza all'Autorità Marittima o alla M.C.T.C. che ha rilasciato il documento per ottenere il riaccertamento della potenza. L'istanza può essere presentata anche ad un ufficio, della stessa amministrazione, diverso da quello che ha rilasciato il documento.
Con la presentazione della domanda e della documentazione prevista, i possessori dei natanti sui quali sono installati i motori depotenziati, in attesa del rilascio del nuovo documento, possono circolare per un periodo di 4 anni.
A sanatoria è previsto il pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni '94, '95, '96, '97.
CINTURE DI SALVATAGGIO
Dal 31 dicembre di quest'anno le uniche cinture in regola saranno quelle di TIPO APPROVATO conformi alla convenzione di Londra del 1974 (quelle utilizzate nelle navi commerciali); fino a allora si potranno utilizzare le cinture conformi al D.M. del 2 Dicembre 1975 e recanti la dichiarazione di conformità dell'ente tecnico (R.I.Na: o M.C.T.C.).
NUMERO DI PERSONE TRASPORTABILI
- Imbarcazioni
- Il numero di persone trasportabili viene definito nel corso degli accertamenti tecnici di idoneità e annotato sulla licenza di navigazione dell'unità
- Natanti
- le direttive ministeriali prevedono:
- per una lunghezza fino a metri 3,5 2 persone
- per una lunghezza da mt 3,51 a metri 4,50 4 persone
- per una lunghezza da metri 4,51 a metri 6 5 persone
- nel caso l'unità sia di tipo omologato il numero di persone trasportabili è indicato nel certificato di omologazione rilasciato dall'ente tecnico.
AUTONOMIA DI NAVIGAZIONE
Un piccolo calcolo, permette di quantificare, in relazione al carburante disponibile le ore di moto consentite evitando il rischio di rimanere con il SERBATOIO VUOTO. Il libretto del motore presenta tra le caratteristiche del propulsore anche il consumo orario da lì si può risalire all'autonomia di navigazione in base al carburante che avete nel serbatoio. Con mare agitato o con una situazione di carico eccessivo il consumo può variare fino al 30% in più.
BANDIERA
La bandiera è obbligatoria per le navi e le imbarcazioni ma non per i natanti.
SCI NAUTICO
Il conduttore deve essere munito della patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore.
A bordo, oltre al conduttore, deve esservi un'altra persona esperta nel nuoto.
Oltre alle previste dotazioni di sicurezza le unità intente nell'esercizio dello sci nautico devono essere munite di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente a portata di mano.
L'esercizio dello sci nautico è consentito nelle ore diurne e con tempo e mare calmo ad una distanza dalle spiagge di 200 mt dalla linea batimetrica dei 1,60 mt (profondità del mare), e di una distanza dalle coste a picco sul mare di 100 mt.
La distanza tra il natante che traina e lo sciatore deve essere superiore ai 12 mt.
Si consiglia di consultare sempre le ORDINANZE emanate dalle Autorità Marittime Locali.
Circolazione delle unità da diporto entro gli specchi acquei riservati alla balneazione.
Presso gli uffici marittimi e presso gli stabilimenti balneari, sono esposte le ORDINANZE BALNEARI emanate dalle Autorità Marittime Locali. Prima di uscire in mare è necessario prendere visione delle ordinanze per conoscere le norme che regolano la circolazione dei natanti nella zona.
Le O.B. stabiliscono i limiti della costa entro i quali è vietata la circolazione;
generalmente questi limiti sono di 200-300 mt dalla riva nelle ore comprese tra 8.30 e le 19.30.
Onde evitare disturbo o danni ai bagnanti la partenza e l'arrivo delle unità da diporto sono consentiti alle seguenti condizioni:
entro i corridoi di atterraggio (in cui la balneazione è vietata) ad una velocità inferiore ai tre nodi in assenza di corridoi le unità a motore e a vela devono
attraversare la fascia costiera dei 200-300 mt dalla riva, stabilita dalle ordinanze, esclusivamente a remi.
SOCCORSO IN MARE
Il soccorso in mare alle persone in pericolo non è un atto di altruismo ma è un obbligo di legge, con sanzioni penali in caso di omissione di aiuto. Il soccorso alle persone è gratuito. Il conduttore di unità da diporto a cui venga richiesto soccorso da parte di un mezzo nautico in pericolo, con persone a bordo, deve prestare la sua opera di soccorso.
L'assistenza in mare riguarda le sole avarie che non interessino la sicurezza delle persone imbarcate a bordo.
In tali circostanze si consiglia di pattuire preventivamente l'ammontare del compenso da corrispondere per il traino della propria unità fino al primo porto di approdo.
INCIDENTI IN MARE
In caso di incidenti in mare si deve con priorità assoluta prestare soccorso alle persone eventualmente ferite.
Se ciò non è possibile, deve essere richiesto il soccorso all'Autorità Marittima via radio (canale 16) ovvero con l'impiego dei razzi o alti mezzi previsti per la richiesta di soccorso.
Al rientro in porto la legge stabilisce che deve essere presentata all' Autorità Marittima denuncia degli eventuali straordinari.
RITROVAMENTI IN MARE
L'appropriazione dei relitti provenienti dal mare è un reato punito dalla legge.
In caso di ritrovamento di natanti, motori, mezzi di salvataggio, ecc., deve essere presentata apposita denuncia all'Autorità Marittima Locale, alla quale devono essere consegnate le cose ritrovate.
Al ritrovatore la legge attribuisce un premio, da corrispondersi da parte del proprietario, quantificato in base al valore del bene stesso.
PRIMA DI PRENDERE IL MARE
Oltre all'integrità dello scafo, delle attrezzature di bordo e delle apparecchiature abituarsi a controllare:
- documenti di bordo (in corso di validità)
- dotazioni di sicurezza (in corso di validità)
- mezzi di salvataggio (in corso di validità)
- bollettino nautico (meteomar) è diffuso da TMC ogni sei ore (00.00- 06.00- 12.00- 18.00) oppure da RAI1 (06.43 - 15.37 - 22.44 e la domenica anche all 19.32); il bollettino indica per ogni zona la previsione per le 12 ore successive; notizie sulle condizioni marine possono anche essere ricevute componendo il numero telefonico 196.
- avvisi ai naviganti (può essere presa visione presso qualsiasi Autorità Marittima- particolare attenzione deve essere posta in quelle zone ove esistano poligoni di tiro, in cui c'è il divieto di navigazione.